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Distanze minime tra aerogeneratori, la Consulta boccia la legge della Regione Campania 

Credit:  Lunedì 3 Febbraio 2014 casaeclima.com ~~

[Regional law in Campania specifying a distance of at least 800 meters between wind turbines and neighbors is unlawful, because it is contrary to the fundamental principle of maximum diffusion of renewable energy sources established by the state legislature in accordance with the European Union, ruled the Constitutional Court on 30 January.]

La legge regionale n. 11/2011 della Campania, prescrivendo che la costruzione di nuovi aerogeneratori deve rispettare una distanza pari o superiore a 800 metri dall’aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato, eccede dai limiti stabiliti dal legislatore statale, perché impone un vincolo ulteriore da applicarsi in via generale su tutto il territorio regionale, in violazione dei principi fondamentali della legislazione statale.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 13/2014, depositata il 30 gennaio scorso.

L’iter della vicenda

Il 13 settembre del 2011 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, aveva proposto una questione di legittimità costituzionale, in via principale, dell’art. 1 della legge regionale n. 11 del 2011, proprio nella parte in cui stabilisce, al comma 2, che la «costruzione di nuovi aerogeneratori è autorizzata esclusivamente nel rispetto di una distanza pari o superiore a 800 metri dall’aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato».

Successivamente, con l’art. 52, comma 15, della legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2012), la legge regionale censurata è stata abrogata prima che la Consulta si pronunciasse sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo. Tuttavia, la Regione Campania disponeva che l’abrogazione avesse effetto solo a far data dal 29 febbraio 2012. In seguito all’abrogazione della legge impugnata, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato la rinuncia al ricorso, accettata dalla Regione e, di conseguenza, la Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il giudizio con ordinanza n. 89 del 2 aprile 2012. Nel frattempo, però, l’autorità amministrativa competente continuava a fare applicazione della legge regionale della Campania n. 11/2011, e il 10 aprile 2012, il provvedimento di diniego veniva impugnato, mediante ricorso al TAR Campania.

In seguito il legislatore regionale interveniva nuovamente con l’art. 5, comma 2, della legge della Regione Campania 21 maggio 2012, n. 13, ripristinando l’efficacia della legge n. 11/2011, dato che il termine, già scaduto, della sua abrogazione – fissato con precedente legge regionale al 29 febbraio 2012 – veniva differito al 30 giugno 2012, facendo così rivivere la normativa del 2011, ormai abrogata. Il 14 agosto 2012 è poi entrata in vigore la legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, il cui art. 42, comma 4, ha abrogato l’art. 5 della legge reg. n. 13 del 2012.

Il Tar della Campania ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania n. 11/2011, in combinato rimando all’art. 52, comma 15, della legge della Regione Campania del 27 gennaio 2012, n. 1 ed all’art. 5 della legge della Regione Campania del 21 maggio 2012, n. 13 con riferimento agli artt. 3, 41, 77, 97, 117 e seg. della Costituzione.

Nella sentenza n. 13/2014 depositata il 30 gennaio, la Corte Costituzionale si è pronunciata soltanto sulle questioni aventi ad oggetto la suddetta legge regionale n. 11 del 2011, ad esclusione, dunque, del combinato rimando all’art. 52, comma 15, della legge regionale n. 1/2012 e all’art. 5 della legge regionale n. 13/2012.

Consulta: le Regioni non possono prescrivere distanze minime

Nel suo pronunciamento, la Consulta ha chiarito che il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale per individuare «le aree e i siti non idonei» alla installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile ai sensi dell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e del paragrafo 17 delle Linee Guida del 10 settembre 2010, non permette in alcun modo che le Regioni prescrivano limiti generali, valevoli sull’intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell’Unione europea.

In materia di localizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, alle Regioni è consentito soltanto individuare, caso per caso, «aree e siti non idonei», avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di eccezione e solo qualora ciò sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti.

Le precedenti sentenze della Corte Costituzionale

Con la sentenza n. 224 del 2012, la Corte Costituzionale aveva già affermato che il principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, derivante dalla normativa europea e recepito dal legislatore nazionale, «trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l’inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell’ambito delle materie di competenza delle Regioni stesse. Non appartiene invece alla competenza legislativa della stessa Regione la modifica, anzi il rovesciamento, del principio generale contenuto nell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003».

Inoltre, con specifico riferimento ad una precedente disposizione di legge della Regione Campania (art. 1, comma 25, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria anno 2010»), che prescriveva il rispetto di una distanza minima non inferiore a cinquecento metri lineari dalle aree interessate da coltivazioni viticole con marchio DOC e DOCG, e non inferiore a mille metri lineari da aziende agrituristiche ricadenti in tali aree, la Consulta con la sentenza n. 44/2011 aveva già affermato che «[n]on è consentito alle Regioni, [neppure] in assenza di linee guida approvate in Conferenza unificata, porre limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, su determinate zone del territorio regionale (sentenze n. 119 e n. 344 del 2010; n. 166 e n. 382 del 2009)».

Source:  Lunedì 3 Febbraio 2014 casaeclima.com

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